La legge sul diritto d’autore protegge la traduzione se questa è espressione della creazione intellettuale del traduttore e se l’opera, una volta tradotta, assume una sua originalità che la differenzia di fatto dall’opera originaria.
Ma tutte le traduzioni sono protette dal diritto d’autore?
La traduzione è un processo creativo?
Ovviamente la traduzione è un processo creativo, in quanto frutto della creazione intellettuale del suo autore, per la quale se si volesse tornare alla lingua iniziale, la conseguente traduzione non sarebbe uguale al testo originario, proprio a motivo delle infinite parole che possono essere utilizzate per tradurre un certo concetto.
Infatti, in virtù dell’applicazione del processo creativo, è bene distinguere i seguenti tipi di traduzione.
Traduzione letteraria
Come, ad esempio, un romanzo, su cui il traduttore ha più spazio di manovra nella scelta dei termini e nella modalità di elaborazione, in cui la creatività fa da padrona, allo scopo di redigere un testo che, una volta tradotto, sia in grado di coinvolgere il lettore.
Traduzione specialistica e tecnica
In cui si includono le traduzioni legali di specifici documenti contrattuali, o certificati o domande di brevetto, che per la loro peculiarità e finalità necessitano di un’accurata traduzione che sia perfettamente conforme all’originale.
La tipicità della traduzione brevettuale
Per questo documento è importante che la traduzione della domanda di brevetto rispecchi pienamente quella originale, sia nei termini tecnici che nel dettaglio della descrizione, su cui è richiesta un’ampia competenza, non solo nella traduzione ma anche in ambito tecnico e giuridico.
Connessione tra creatività e protezione
Quindi la traduzione, essendo il frutto creativo dell’elaborazione di un’opera dell’ingegno, è a sua volta un’opera dell’ingegno originale e creativa, che acquista automaticamente la protezione del diritto d’autore per il solo fatto di essere stata creata.
Pertanto, anche nei confronti del traduttore – così come dell’autore per l’opera originaria – sorgono i diritti tipici della tutela autoriale:
- morali, ossia il diritto di paternità della traduzione (diritto di apporre il nome del traduttore sull’opera), il diritto di integrità (divieto a terzi di modificare la traduzione);
- patrimoniali, ossia i diritti di utilizzazione economica e quindi la pubblicazione e commercializzazione della traduzione.
La tutela però va a coprire solo le traduzioni che hanno effettivamente un carattere creativo, anche minimo: la normativa non fornisce indicazioni sullo specifico livello di creatività che l’opera deve raggiungere per essere protetta dal diritto d’autore, anche rispetto alla traduzione.
Nel caso di un dubbio sull’effettiva creatività di un’opera interviene il giudice.
Ruolo dell’autore dell’opera originaria
Di conseguenza, è bene considerare che la traduzione, essendo una rielaborazione dell’opera originaria, necessita dell’autorizzazione dell’autore della stessa, perché di fatto questo rimane il titolare del diritto d’autore, mentre il traduttore diventa autore dell’opera derivata.
In conclusione, si può dire che la legge sul diritto d’autore non protegge solo le opere originali, ma anche «le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua» (art.4 l.d.a.), in cui essenziale è il grado di originalità della traduzione e di personalità del traduttore.
Vien da sé ritenere che le traduzioni che più rispondono a questi requisiti non sono quelle specialistiche e tecniche ma quelle letterarie.