La convalida di brevetti europei consente al titolare del brevetto di ottenere, nei Paesi designati nella domanda depositata, gli stessi diritti ottenibili con un brevetto nazionale nei medesimi Stati.

Il richiedente che ha depositato la domanda di brevetto europeo, una volta ottenuta la concessione, deve procedere, entro tre mesi, alla relativa convalida nei Paesi designati, tramite anche un’attenta traduzione brevettuale.

La traduzione del brevetto, così come concesso, dovrà essere conforme al testo originale e allo stesso tempo stilata con precisione e chiarezza di linguaggio, trattandosi di fatto di un documento tecnico-legale.

A tal fine, per evitare l’esperienza del contenzioso, diventa essenziale affidarsi, anche per le traduzioni brevettuali, a professionisti che siano esperti e competenti nella materia d’interesse dello specifico brevetto.

Cos’è il brevetto europeo?

È il brevetto che si ottiene tramite una procedura unificata che comprende, in estrema sintesi:

Così il brevetto europeo concesso potrà essere convalidato nei Paesi designati dal richiedente nella domanda di deposito, che abbiano aderito alla Convenzione sul Brevetto europeo – CBE

La convalida del brevetto europeo

La concessione consente allo specifico Paese che ha depositato il brevetto europeo, come ad esempio l’Italia, il diritto di convertirlo già come brevetto concesso nei Paesi designati, e non in un’ulteriore domanda di brevetto.

La procedura di convalida prevede quindi il deposito della traduzione del brevetto concesso nella lingua del Paese in cui la si richiede, ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa nazionale del Paese di riferimento.

Per questo è essenziale, ai fini di un legittimo iter di validazione del brevetto, ricorrere a un consulente locale (italiano in caso di deposito in Italia) competente in materia, al fine di conoscere le modalità di convalida e i criteri di esecuzione anche della traduzione brevettuale.

Infatti, ai fini della convalida, la domanda di brevetto nazionale deve essere tradotta in una delle lingue ufficiali previste dell’EPO: inglese, francese, tedesco (art. 14 CBE).

A seconda del Paese di validazione, occorre provvedere alla traduzione nella lingua nazionale del Paese di riferimento, se non appartenente a quelle ufficiali.

In questo caso, comunque, la lingua non ufficiale deve essere sostenuta da una traduzione legale in una delle lingue ufficiali. Eventuali modifiche del brevetto dovranno essere comunicate tramite una rettifica del testo con ulteriore traduzione.
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Vantaggi derivanti dalla convalida

Una procedura che includa il passaggio dal Brevetto europeo alla relativa convalida nei Paesi scelti, tra quelli inclusi nella CBE, costituisce un vantaggio in termini:

Economici, in quanto pensare di attivare una procedura di deposito equivalente in ogni Paese contraente, quindi nazionale, può essere decisamente dispendioso;

Strategici e gestionali, in quanto con la procedura europea si ottiene il medesimo brevetto in ogni Paese designato. Al contrario, operando con procedure autonome per ogni Paese, si rischierebbe di concedere brevetti diversi.