La Convenzione di Parigi è uno dei primi trattati internazionali, a tutela della Proprietà industriale e intellettuale, che permette di superare l’ostacolo del principio di territorialità applicabile ai diritti di PI, con lo scopo di uniformare i vari ordinamenti nazionali.

Infatti, questi ordinamenti offrono una tutela, ad esempio, in materia di marchi e brevetti, limitata all’ambito territoriale dello Stato coperto dalla registrazione o in cui si ottiene la concessione di un brevetto.

La Convenzione firmata il 20 marzo 1883, a cui sono susseguite diverse revisioni per adeguarsi all’evoluzione dei diritti di PI, è un accordo multilaterale che conta 173 Paesi contraenti che si costituiscono in Unione.

Principi della Convenzione di Parigi

Alla base dell’accordo si riconoscono principi e diritti fondamentali.

Diritto di reciprocità

I Paesi che hanno aderito alla Convenzione riconoscono ai cittadini degli altri Paesi i medesimi diritti di PI riconosciuti ai propri (art. 2 della Convenzione).

Principio di assimilazione

I cittadini dei Paesi non aderenti sono assimilati, in termini di diritti, ai cittadini dei Paesi dell’Unione, se domiciliati in uno dei Paesi della Convenzione o qualora posseggano, in uno di essi, stabilimenti industriali o commerciali (art. 3 della Convenzione).

Diritto di priorità

Chiunque «avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale o di marchio di fabbrica o di commercio, (…),godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità» (art.4 Convenzione).

Deposito e diritto di priorità

Si evince quindi una stretta relazione tra deposito e diritto di priorità.

Infatti, qualsiasi deposito che assuma un «valore di deposito nazionale regolare» (art. 4 della Convenzione), è adatto a generare un diritto di priorità e quindi a individuare una data - in conformità alla normativa nazionale di ogni singolo Paese e a quella comunitaria.

Il deposito di estensione del brevetto però deve avvenire entro determinati termini di priorità:
  • 12 mesi per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità

  • 6 mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi.

Tali termini decorrono dalla data del deposito della prima domanda.
Nel corretto conteggio del termine si esclude però il giorno stesso del deposito.

Il diritto di priorità comporta che la necessaria valutazione dei requisiti di brevettabilità (novità e attività inventiva) della domanda di estensione nei Paesi aderenti alla Convenzione, avvenga in riferimento non alla data di estensione del brevetto, ma a quella su cui si richiama la priorità.

Pertanto, dato che questo tipo di domanda viene esaminata come se fosse stata depositata nello stesso momento di quella con priorità, qualsiasi tipo di divulgazione dell’invenzione successiva al deposito prioritario non invalida le ulteriori domande.

Vantaggi della Convenzione

In particolare, con la Convenzione si concede all’inventore esattamente un anno di tempo per poter depositare la domanda della stessa invenzione in un secondo Paese, rivendicando la priorità del primo deposito.
Inoltre, essa conferisce ai soggetti interessati la possibilità di attendere un anno anche per:

Le necessarie traduzioni da predisporre per l’estensione della domanda agli altri Paesi dell’Unione;

La valutazione di convenienza economica del brevetto.