Diritto di reciprocità
I Paesi che hanno aderito alla Convenzione riconoscono ai cittadini degli altri Paesi i medesimi diritti di PI riconosciuti ai propri (art. 2 della Convenzione).
Principio di assimilazione
I cittadini dei Paesi non aderenti sono assimilati, in termini di diritti, ai cittadini dei Paesi dell’Unione, se domiciliati in uno dei Paesi della Convenzione o qualora posseggano, in uno di essi, stabilimenti industriali o commerciali (art. 3 della Convenzione).
Diritto di priorità
Chiunque «avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale o di marchio di fabbrica o di commercio, (…),godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità» (art.4 Convenzione).