L’atto di deposito di una domanda di brevetto è un passo necessario per acquisire il diritto di esclusiva su di esso, valido soltanto nei Paesi in cui viene concesso.
Tale diritto autorizza il titolare del brevetto a vietare a terzi di utilizzare e commercializzare l’invenzione oggetto del brevetto senza il suo consenso, e trarne quindi un illecito vantaggio economico.
Ma come deve essere strutturata la domanda di brevetto?
Struttura della domanda di brevetto
Una volta effettuata una ricerca di anteriorità e, in funzione dell’esito, portata avanti la decisione di proteggere l’invenzione, si può procedere alla stesura della domanda di brevetto.
Per non compromettere il valore commerciale di un’invenzione e l’efficace esito del brevetto, qualunque sia l’estensione territoriale decisa per il deposito (brevetto italiano, europeo o internazionale), è necessario che la domanda di brevetto contenga i seguenti elementi:
1) Il riassunto
Sintetizza in poche righe l’oggetto dell’invenzione, la soluzione al problema tecnico e la relativa applicazione, per valutare già da questo documento i termini di acquisizione del diritto esclusivo sul brevetto. Esso non include i disegni, salvo eccezioni.
2) La descrizione
Descrive l’invenzione in maniera dettagliata, chiara e completa (anche nella terminologia, per semplificare altresì le necessarie traduzioni) affinché ogni soggetto competente in materia sia in grado di realizzarla.
La descrizione deve individuare:
- il problema che si intende risolvere;
- gli elementi innovativi dell’invenzione;
- lo stato della tecnica.
Inoltre, deve includere la descrizione dei disegni e di relative immagini allegate, in cui si propongono più modalità di esecuzione dell’invenzione per comprendere al meglio la descrizione e le rivendicazioni.
3) Le rivendicazioni (“claims”)
Il cuore del testo del brevetto è spiegato dalle rivendicazioni. che ne circoscrivono l’ambito di protezione e fissano gli elementi essenziali che devono essere inclusi per risolvere il problema tecnico (art. 52 c.p.i.).
Le rivendicazioni rappresentano indubbiamente la parte più complessa della domanda di brevetto e sono redatte in maniera chiara e sintetica in un documento separato dalla descrizione, la quale, insieme ai disegni, supporta la loro interpretazione.
Inoltre è opportuno che, ai fini della fase di esame della domanda all’EPO, il testo del brevetto italiano includa le rivendicazioni tradotte in inglese.
4) I disegni
I disegni hanno lo scopo di spiegare visivamente gli elementi tecnici dell’invenzione e mostrare meglio le caratteristiche esposte nella relativa descrizione.
Il deposito dei disegni insieme alla domanda è opzionale, diventa obbligatorio se questi sono inclusi nella descrizione.
Deposito della domanda di brevetto
Elaborata la domanda, il titolare può decidere dove depositarla (in modalità telematica o cartacea), come brevetto:
- italiano, presso l’UIBM o la Camera di Commercio;
- europeo, presso l’Ufficio Brevetti europeo (EPO), a cui segue la relativa convalida dei Paesi designati;
- internazionale, presso l’Ufficio Brevetti internazionale (WIPO), a cui segue la fase nazionale PCT;
- nazionale estero, presso l’Ufficio Bevetti locale, ossia del Paese estero su cui si vuole ottenere la tutela.
Contestualmente al deposito della domanda di brevetto è dovuto il pagamento dei diritti di deposito, a cui fa seguito l’indicazione della data di deposito.
Quindi, ricevuta la domanda, l’Ufficio effettua l’esame formale e sostanziale (requisiti di brevettabilità) che include un’ulteriore ricerca di anteriorità e il relativo rapporto di ricerca.
A seguire, a prescindere dalla fase della procedura in cui si trova la domanda del brevetto, il titolare dovrà adempiere al pagamento dei relativi diritti di mantenimento in vita (le cosiddette annualità).
La domanda di brevetto depositata produce effetti giuridici sul territorio scelto a partire dalla data di pubblicazione, ossia decorsi diciotto mesi dalla data del deposito.
Se tutte le fasi della procedura si svolgono regolarmente e con esito positivo, l’Ufficio concede il brevetto con il relativo certificato diconcessione.