L’inventore/dipendente che realizza un’invenzione all’interno di un’azienda, che diritti ha sul relativo brevetto?
In caso di invenzione realizzata da un dipendente di un’azienda nascono certamente degli interrogativi su chi sia effettivamente il proprietario dell’invenzione, quali siano i suoi diritti sul brevetto e se gli spetti un indennizzo ulteriore.
La risposta a questi quesiti la troviamo nella normativa (art.2590 del Codice civile e nel Codice di Proprietà industriale, in particolare all’art.64) in cui si afferma che “il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro”.
Ma in che modo? Chi sarà il titolare del brevetto e dei diritti di utilizzazione economica dello stesso?
È necessario innanzitutto vedere la disciplina che regolamenta la modalità con cui è nasce l’invenzione.
Si potranno distinguere quindi: invenzione di servizio, invenzione d’azienda o invenzione occasionale, sulle quali, in qualsiasi caso, l’inventore/dipendente, è riconosciuto come autore, a cui è riconosciuto quindi il diritto di paternità, quale diritto morale.
Pertanto, la disciplina sarà differente a seconda del tipo di invenzione, come regolato dall’art.64 c.p.i.
Disciplina delle invenzioni dell’inventore/dipendente
Invenzione di servizio
Si tratta di un’invenzione realizzata dal dipendente in esecuzione di un contratto di lavoro, il cui oggetto è proprio la richiesta di svolgere un’attività inventiva su cui il lavoratore è già retribuito per cui non gli compete altro compenso.
In questo caso i diritti derivanti dall’invenzione, quali il brevetto e il relativo sfruttamento economico spettano al datore di lavoro, mentre all’inventore/dipendente spetta il diritto morale in qualità di autore.
Invenzione d’azienda
L’invenzione realizzata dal dipendente durante l’orario di lavoro, ma senza che questa attività sia prevista dal contratto. Infatti, il lavoratore svolge compiti differenti per cui l’esecuzione dell’attività inventiva avviene come atto casuale ed eventuale.
Anche in questo caso i diritti di sfruttamento del brevetto spettano al datore di lavoro, e all’inventore/dipendente il diritto morale, oltre al cosiddetto “equo premio” calcolato sulla base di specifici criteri:
- il valore della protezione che viene data dal brevetto all’invenzione;
- il tipo di mansione esercitata dall’inventore/dipendente e relativa retribuzione.
Il premio è ottenibile solo se il datore di lavoro utilizza l’invenzione e ne ottiene il brevetto.
Invenzione occasionale
Si tratta di quell’invenzione realizzata dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro che però è inerente alla medesima attività svolta dall’azienda.
In questo caso all’inventore/dipendente, in quanto autore dell’invenzione, è riconosciuto il diritto morale, ma anche, al contrario dei precedenti casi, il diritto patrimoniale di sfruttamento economico della stessa, con riserva di poter decidere di vendere l’invenzione a terzi.
Al datore di lavoro spetta solo il diritto di opzione di uso dell’invenzione o di acquisto del relativo brevetto, qualora appunto l’inventore decida di non volerlo sfruttare economicamente.
Quindi in base alle diverse opzioni messe sul tavolo dal legislatore spetterà all’inventore/dipendente valutare quale sia quella per lui più conveniente in funzione ai suoi obiettivi professionali.