Il diritto d’autore ha origine nel momento stesso in cui si crea l’opera, senza necessità di registrazione o deposito.
Quindi l’autore acquista automaticamente i diritti sull’opera creata, a titolo originario.

Cosa tutela il diritto d’autore?

Oggetto di tutela sono le opere dell’ingegno (siti web, blog, software, fotografie, disegni, libri, ecc.) dotate del requisito di originalità e creatività, quali espressioni della personale attività intellettuale dell’autore che ha realizzato l’opera.

Come disciplina l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633- l.d.a.) e l’art. 2575 c.c.:

«formano oggetto del diritto d’autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

Ai precedenti requisiti costitutivi del diritto d’autore si affianca anche quello della novità.

Tutela giuridica e consenso all’uso

È bene considerare che non basta avere un’idea in sé, ma è necessario esteriorizzarla: chi ha l’idea deve diventarne anche l’autore, per cui questa deve essere concretizzata ed effettivamente realizzata in opera.

In questo modo, un’opera dell’ingegno può essere protetta da possibili violazioni per uso illecito occorse in mancanza di autorizzazione da parte del titolare dei diritti.

Dunque, ai fini della tutela giuridica di un’opera dell’ingegno, occorre distinguerne i diritti esclusivi detenuti dall’autore tra quelli a tutela della sua personalità e quelli a protezione della propria sfera patrimoniale.

Quali sono i diritti tutelati?

Di conseguenza, i diritti che l’autore acquista sulla propria opera sono di tipo morale (diritti morali) ed economico (diritti patrimoniali).

Diritti morali

Riguardano la tutela della “personalità dell’autore” che, oltre a rivendicare la paternità dell’opera, può opporsi al qualsiasi tipo di modifica e atto che ne possa pregiudicare l’onore e la reputazione (art. 20 l.d.a.- art. 2577, 2° comma, c.c.).
Inoltre, l’autore ha il diritto di:
  • Ritirare l’opera dal commercio, qualora incorrano “gravi ragioni morali” (art. 142 l.d.a.)

  • Decidere se pubblicare un’opera inedita e in quale momento (art. 24 l.d.a.).

I diritti morali, essendo strettamente connessi al lavoro intellettuale dell’autore e alla creazione finale dell’opera, sono esercitabili a prescindere dai diritti patrimoniali e sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili.

Non possono essere quindi ceduti né prescritti.

Inoltre, ad esempio, si riconosce la paternità dell’opera anche al dipendente che crea durante l’esercizio delle sue mansioni, come un programmatore o designer.

Diritti patrimoniali

Riguardano l’utilizzazione economica dell’opera, ossia il titolare dell’opera può decidere se e quando concederne l’utilizzo tramite, tra gli altri, il diritto di:
  • Riproduzione in qualunque modo o forma (art. 12 l.d.a. e art. 2577, 1° comma, c.c.)

  • Trascrizione (da opera orale a scritta)

  • Comunicazione al pubblico

  • Distribuzione (messa in commercio dell’opera)

  • Elaborazione (inclusa la traduzione)

  • Noleggio

Ogni diritto, sull’intera opera o su parti di essa, può essere esercitato in maniera esclusiva indipendentemente dagli altri, oppure congiuntamente (art. 19 l.d.a.). Si tratta altresì di diritti che possono essere ceduti, acquistati e trasmessi in tutte le modalità previste dalla legge.

Ma quanto dura il diritto d’autore?

Tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, estendendosi agli eredi. Al termine di questo periodo l'opera cade in pubblico dominio.