Come possiamo tutelare le nostre opere e garantire la prova della nostra paternità su di esse? Con la dimostrazione di una “data certa” di origine sull’opera.
Il diritto d’autore nasce al momento della creazione dell’opera e non necessita di una registrazione per essere tutelato, a differenza degli altri titoli della Proprietà Intellettuale, quali i marchi, i brevetti e il design.
Di fatto, in caso di plagio o contraffazione, è essenziale avere gli strumenti per poter dimostrare, in un eventuale giudizio, che si possiede, in maniera inconfutabile, la paternità su quell’opera a cui sia stata attribuita una data certa.
Con il plagio il terzo si appropria della paternità dell’opera tramite la riproduzione della stessa oppure una sua rielaborazione senza elementi creativi, ma comunque tale da riconoscere una violazione dei diritti d’autore sia morali che patrimoniali.
Parimenti con la contraffazione si ha una violazione del diritto d’autore ma solo nei diritti patrimoniali, ossia di utilizzazione economica dell’opera, non intaccando la relativa paternità.
In che modo, quindi, è possibile tutelare al meglio la nostra opera creativa?
Tutela dell’opera creativa con data certa
Per attestare l’originalità della nostra opera e comprovare che siamo noi gli autori, è necessario dimostrare di aver attribuito già una data certa, a testimonianza della sua preesistenza (“prova di anteriorità”) all’opera contraffatta o plagiata.
Come attestare la data certa?
Ci sono diverse modalità con cui è possibile dimostrare l’esistenza di questa data, tramite:
- raccomandata – anche a se stessi – su cui viene di fatto messo il timbro postale che quindi identifica una data certa;
- PEC, e-mail certificata con valore legale con cui si garantisce la data certa e l’originalità dell’opera, ma è necessario che l’allegato sia in pdf e che sia stata apposta su di esso la firma digitale;
- notaio, che è legittimato a certificare la data sull’opera a prova della sua esistenza;
- registrazione dell’opera.
Procedura di registrazione
Un’opera può essere depositata anzitutto se presenta i requisiti richiesti per la tutela del diritto d’autore, ossia l’originalità e il carattere creativo. Diversamente se l’opera non risponde ai requisiti anche se viene depositata, non acquista tale diritto.
L’opera, soprattutto se inedita, che per la sua peculiarità rischia più facilmente il plagio, può essere depositata presso la SIAE tramite un bollettino di dichiarazione in cui indicare:
- il tipo di opera;
- l’autore o gli autori;
- il modello di ripartizione dei proventi tra i soggetti che ne hanno diritto.
Il deposito dura per cinque anni, rinnovabile per lo stesso periodo di tempo, a meno che il titolare decida di ritirare l’opera.
Qualora alla scadenza dei cinque anni il titolare decida di non rinnovarlo, la SIAE è autorizzata a distruggere il documento di registrazione.
Inoltre, è possibile procedere al deposito presso il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette, come disciplinato dall’art.103 della Legge sul diritto d’autore, per le opere soggette all’obbligo di deposito.
Ad esso si affianca il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, gestito dalla SIAE, nel quale è possibile registrare tutti i software che rispondano ai requisiti di originalità e creatività, identificabili quindi come opere dell’ingegno.
In ultimo ci si può affidare ai vari registri che si trovano online, in cui depositare in sicurezza la propria opera allo scopo di difendersi da terzi che provino illecitamente a utilizzarla o riprodurla.
All’esito della procedura il titolare dell’opera otterrà un certificato di registrazione, a tutela del diritto d’autore e con data certa, che comprova l’anteriorità dell’opera e lo tutela anche in sede giudiziale.