Nella riforma del sistema brevettuale il Legislatore europeo ha introdotto due nuovi strumenti, il “brevetto unitario” e il Tribunale Unificato dei Brevetti.
L’intervento sull’attuale sistema brevettuale è stato deciso per cercare di sanare le potenziali carenze normative riscontrate soprattutto nella fase che segue alla concessione di un brevetto.
Infatti, la procedura del brevetto europeo così com’è strutturata attualmente comporta certamente costi elevati e una complessa procedura di risoluzione delle controversie, in quanto le convalide nazionali sono soggette agli ordinamenti giuridici nazionali, rispetto a:
- regime di traduzioni da adottare;
- annualità per mantenere in vita il brevetto;
- eventuali violazioni dei diritti sul brevetto.
L’obiettivo del Legislatore è armonizzare la normativa europea per implementare il nuovo sistema brevettuale al fine di renderlo più efficiente, con una riduzione anche dei costi di brevettazione, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti, quali il “brevetto unitario“ e il Tribunale Unificato dei Brevetti.
Il brevetto unitario
Ad oggi il brevetto europeo, una volta ottenuta la concessione, deve essere convalidato nei Paesi designati nella domanda di brevetto, costituendo il cosiddetto “pacchetto brevetti” nazionali, tra loro indipendenti ed equiparabili ai brevetti ottenuti con procedura nazionale.
La riforma brevettuale affianca al brevetto europeo, senza sostituirlo, il brevetto unitario europeo, rilasciato dall’EPO, a cui si applica la stessa base giuridica e che segue la medesima procedura di concessione.
Differente sarà la fase successiva alla concessione del brevetto unitario, che comporterà un risparmio in termini di costi e tempo:
- non sarà necessario produrre alcuna ulteriore traduzione;
- si pagherà un’unica tassa annuale di rinnovo;
- la tutela avrà effetti giuridici contemporaneamente su tutti i territori dei Paesi aderenti all’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (di seguito Accordo TUB).
La peculiarità del brevetto unitario fa sì che un’eventuale suo trasferimento o revoca o decadenza può avvenire solo in riferimento a tutto il territorio coperto dal brevetto stesso.
Pertanto, la scelta del titolare del titolo brevettuale sarà di richiedere il brevetto unitario, riducendo i costi di deposito e di mantenimento, o di mantenere la convalida del brevetto europeo a livello nazionale.
Il brevetto unitario sarà operativo con l’entrata in vigore dell’Accordo TUB e l’applicabilità dei Regolamenti Europei n.1257/2012 e n.1260/2012 che costituiscono il cosiddetto “Pacchetto sul Brevetto Unitario”.
In caso di violazione dei diritti del brevetto europeo e della sua validità, è possibile che il contenzioso sia discusso in più Paesi, per cui per ridurre le spese legali e il numero di azioni giudiziarie, è stato introdotto il Tribunale Unificato dei Brevetti.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti
È un tribunale internazionale che deciderà delle controversie che hanno ad oggetto sia il brevetto unitario che i brevetti europei tradizionali che, alla data di entrata in vigore dell’Accordo TUB, non siano scaduti.
In particolare, il Tribunale ha giurisdizione esclusiva in caso di azioni di accertamento per:
- violazioni di brevetti e certificati protettivi complementari (che permettono di allungare la vita di un brevetto);
- contraffazioni di brevetti europei e unitari e di licenze;
- nullità e revoca di brevetti;
- risarcimento dei danni per violazione della protezione di un brevetto europeo.
Inoltre, è un Tribunale con personalità giuridica, soggetto agli stessi diritti e obblighi propri degli organi giurisdizionali nazionali degli Stati aderenti all’Accordo TUB, formato da:
- un Tribunale di primo grado con composizione multinazionale;
- una Corte d’Appello di cinque giudici (tre competenti in materia giuridica e due tecnica).
Il Tribunale Unificato, emetterà una sentenza che avrà validità in tutti i Paesi aderenti all’Accordo TUB, ma, qualora lo ritenga necessario, può domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito alla controversia, al fine di garantire una valida interpretazione e applicazione della normativa europea.
L’entrata in vigore del Protocollo di applicazione provvisoria dell’Accordo TUB (19 gennaio 2022) ha permesso l’avvio della fase provvisoria (durata 8 mesi) che porterà all’entrata in vigore dell’Accordo e quindi a rendere finalmente operativo il nuovo sistema brevettuale.
Verso l’operatività del brevetto unitario
Una volta entrato in vigore l’Accordo TUB, ci sarà un periodo di transizione (di 7 anni, rinnovabile) in cui ogni Paese potrà valutare se esercitare il diritto di “opt-out” e quindi decidere se adottare o rinunciare a quanto prescritto dall’Accordo.
Pertanto, i titolari dei brevetti valuteranno la convenienza o meno di esercitare questo diritto in funzione anche dell’efficacia dei propri brevetti e di eventuali accordi di licenza già stipulati sui brevetti europei.
L’obiettivo ultimo della riforma è dare spazio ad un nuovo scenario in materia brevettuale che offra alle imprese una valida ed efficace alternativa all’attuale sistema brevettuale.
La speranza è che la previsione di una sua operatività tra metà 2022 e inizio 2023 sia effettivamente confermata.