La registrazione di un disegno o modello tutela l’aspetto estetico di un prodotto, conferendo al suo titolare il diritto esclusivo nel territorio designato al deposito della domanda.
Al fine di tutelare il proprio design sul mercato, l’imprenditore deve:
- mantenerlo segreto proprio in virtù di uno dei requisiti di registrabilità, la novità, oltre al carattere individuale (art. 35 c.p.i.);
- accertarsi che altri non abbiano già registrato o divulgato (tramite esposizione in fiere, pubblicità, cataloghi e riviste del settore) disegni o modelli identici o simili che possano entrare in conflitto con quello che intende registrare.
Per questo in qualsiasi caso, è opportuno procedere prima a una ricerca di disponibilità del design.
Fase preliminare: disponibilità alla registrazione
La ricerca può avvenire a livello nazionale, comunitario o internazionale presso le banche dati degli enti preposti (UIBM, EUIPO, WIPO), ma è utile estendere la ricerca anche ai vari mezzi di divulgazione.
Attestata la disponibilità del design e valutate l’utilità e la convenienza del relativo deposito, l’imprenditore può procedere con la domanda di registrazione nazionale, comunitaria o internazionale.
Domanda di registrazione di disegno o modello
La tutela dei disegni o modelli ha una natura territoriale, pertanto è valida solo entro i confini dei Paesi in cui avviene la registrazione.
La domanda, qualsiasi sia la sua estensione territoriale, deve contenere:
- i dati anagrafici del richiedente;
- la dicitura del disegno o modello in forma di titolo e il prodotto a cui si intende applicarlo;
- l’indicazione della classe merceologica di riferimento, sulla base della Classificazione internazionale di Locarno;
- la rappresentazione grafica del design, il cui scopo è presentare in maniera chiara e dettagliata le caratteristiche del disegno o modello;
- un testo con una sintetica descrizione delle immagini e, se necessario, delle rivendicazioni di forma e colore.
Il deposito può avvenire:
- per un solo disegno o modello (registrazione singola);
- per più disegni o modelli (registrazione multipla), opzionabile solo se i disegni o modelli inclusi nella domanda appartengono alla stessa classe merceologica.
La procedura prevede il pagamento dei diritti di deposito e dei diritti di pubblicazione.
Il design registrato è valido per cinque anni, rinnovabili ogni quinquennio con il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, sino alla scadenza naturale di 25 anni, in cui decade e diventa di pubblico dominio.
Quindi l’imprenditore, in funzione del piano strategico aziendale e del mercato di riferimento del disegno o modello, può scegliere tra le seguenti opzioni.
1) Disegno o modello nazionale
Produce effetti giuridici sul solo territorio italiano.
All’atto del deposito della domanda presso la Camera di Commercio in modalità cartacea o presso l’UIBM anche in modalità telematica, si procede al contestuale pagamento dei diritti di deposito.
La domanda deve essere redatta in italiano e, qualora si riscontrino atti in lingua diversa, il richiedente deve provvedere alla loro traduzione in lingua italiana.
2) Disegno o modello comunitario
Consiste in una domanda unica che produce effetti giuridici in tutto il territorio dell’Unione Europea (inclusa l’Italia ed escluso il Regno Unito, ormai fuori dall’UE).
La domanda è depositata presso l’EUIPO in modalità telematica, preferibile a quella cartacea per l’ottimizzazione dei costi (ridotti) in un’unica domanda (che include anche più disegni o modelli) da redigere in una delle seguenti lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco.
All’atto del deposito della domanda è necessario pagare i diritti di deposito, a partire da 350 euro per il primo design (costo che si riduce in caso di deposito multiplo), a cui si aggiungono i costi di pubblicazione e di differimento.
Per motivi di strategia aziendale, è possibile infatti richiedere il differimento della pubblicazione di un disegno o modello per un periodo massimo di 30 mesi dalla data di deposito (o dalla data di priorità).
3) Disegno o modello internazionale
Produce effetti giuridici contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti all’Accordo dell’Aia.
La domanda può essere depositata (in lingua inglese o francese):
- direttamente presso l’Ufficio internazionale, WIPO;
- presso l’amministrazione nazionale del Paese contraente di riferimento (ad esempio l’UIBM per l’Italia), applicando quindi la normativa nazionale.